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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
11.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per favorire la sicurezza nei luoghi di privata dimora)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nei limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dell'onere del presente comma valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro».