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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.06. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
10.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di blocco stradale)

  1. al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ferrata»;

   b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 1-bis 1. Chiunque, al fine di impedire od ostacolare, la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 a 4.131 euro.
   Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 10.329 euro.
   Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

   c) all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «, nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dell'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono soppresse.

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: codice penale, aggiungere le seguenti: disposizioni in materia di blocco stradale.