Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Abrogazione dell'articolo 669-bis del codice penale)
1. L'articolo 669-bis è abrogato.
Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: 588, aggiungere le seguenti: e abrogazione dell'articolo 669-bis.