Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)
1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è introdotto il seguente:
«5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».