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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
10.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) all'articolo 5:

    1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro;

    2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

  Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.
  La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.