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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.88. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.88.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

  9-opties. Qualsiasi natante che attui il trasbordo su altri natanti di persone al fine di farle entrare nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80.000 ad euro 110.000, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante. Della sanzione rispondono in solido il comandante, l'armatore ed il proprietario. La violazione può essere accertata da remoto, anche a mezzo di apparecchi per il controllo ed il monitoraggio dell'area marittima di competenza SAR del Paese. Il domicilio dell'armatore si presume presso il natante in persona del comandante o presso il domicilio indicato nell'Ufficio del Registro Nautico in cui il natante è iscritto.