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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.246. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.246.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

    1) dopo l'articolo 1099 è aggiunto il seguente:

Art. 1099-bis.
(Disobbedienza a nave militare o in servizio di polizia)

  1. Il comandante della nave che viola un ordine di una nave equipaggiata con personale militare di polizia o appartenente a un corpo di Polizia, risponde del reato di disobbedienza a nave da guerra di cui all'articolo 1099 del codice della navigazione.

    2) dopo l'articolo 1100 del Codice della Navigazione, è aggiunto il seguente:

Art. 1100-bis.
(Resistenza a nave equipaggiata con personale militare o in servizio di polizia)

  1. Il Comandante di una nave o un componente dell'equipaggio che commette atti diretti a resistere a un ordine impartito da una nave equipaggiata con personale militare o appartenente a un corpo di polizia, risponde salvo più grave reato, di violazione all'articolo 1100 del codice della navigazione.