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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.213. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.213.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   «h-bis) Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio COVID-19 connesso al fenomeno migratorio)

   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'Interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
   2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'Interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.
   3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.
   4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».