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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.109. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2727

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/11/2020  [ apri ]
1.109.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo l'articolo 5-bis, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.
(Misure contro lo sfruttamento lavorativo in agricoltura)

  1. La Questura può autorizzare la permanenza del migrante e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo di tempo determinato della durata massima di 9 mesi, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico, a fronte di contestuale stipula di contratto di lavoro stagionale in agricoltura.
  2. L'autorizzazione alla permanenza è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne hanno giustificato il rilascio o per attività del migrante incompatibili con la permanenza in Italia.
  3. Alla naturale scadenza del permesso di soggiorno il migrante avrà l'obbligo di rientro nel proprio Paese, ove non in possesso di altro titolo di permanenza all'interno dello Stato. Il successivo reingresso stagionale è autorizzato, ove ne ricorrano i requisiti, attraverso rilascio di nulla osta al reingresso per la durata concordata dall'attività di lavoro stagionale in agricoltura.
  4. Gli ingressi in tal senso riservati non sono computati all'interno delle quote d'ingresso riservate ai flussi annualmente predisposti».

ident. 1.108.1.110.