Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: costituzionali o
Conseguentemente, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
2-bis. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.
2-ter. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.