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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.06. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
7.06.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale)

  1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
   c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi».

  1. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.000 se la violenza o minaccia è commessa con armi».