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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.05. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
7.05.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 336 del codice penale)

  1. L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti:
   a) «Art. 336 – (Violenza a pubblico ufficiale). – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».
   b) «Art. 336-bis – (Minaccia a un pubblico ufficiale). – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma dell'articolo 336 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».