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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione di videocamere al personale delle Forze di polizia impiegato in determinati servizi)

  1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili è dotato di videocamere idonee a registrare l'attività operativa.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, sono installate videocamere negli ambienti in cui vengono trattenute le persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.
  3. La registrazione effettuata con le videocamere in dotazione alle Forze di polizia in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ha valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

  Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, della dotazione del Fondo unico giustizia.