Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Applicazione del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale militare e delle Forze di polizia)
1. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano al personale militare e delle Forze di polizia dello Stato.