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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.014. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
7.014.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)

  1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) – Ferme restando le disposizioni degli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
   La stessa disposizione di cui al primo comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
   Quando sono adottati protocolli operativi e il pubblico ufficiale rispetta le raccomandazioni ivi previste, le condotte di cui ai commi primo e secondo sono legittime se le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
   La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica».