Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 340 del codice penale)
All'articolo 340 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo che costituisca diverso e più grave delitto si applica la stessa pena a chiunque, con violenza, minaccia od ogni altra condotta avente come finalità la richiesta di denaro o diversa utilità, condiziona o limita all'utenza la fruizione o l'ordinato accesso di un ufficio o servizio di cui al primo comma o l'uso di postazioni automatizzate ad essi funzionali».