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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.07. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
6.07.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam)

  1. Per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam, presso il Ministero dell'interno. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno sono stabiliti i criteri per l'istituzione del Registro pubblico delle moschee e l'ambo nazionale degli imam di cui al comma 1 e la modalità di presentazione della domanda per l'iscrizione al medesimo Registro.