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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
  «3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
   3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
   3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana, in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
   3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
   3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
   3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
   3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato deposita entro il giorno dell'udienza fissata per la comparizione delle parti gli atti nonché i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
   3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con decreto motivato. La decisione non è appellabile. La Corte di Cassazione decide, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale.
   3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alla cancelleria.
   3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».