Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta ogni triennio»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole «salvo quanto previsto dal comma 4-bis», sono soppresse;
2) il comma 4-bis è soppresso.