Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
0a) All'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: «ufficio di polizia» sono aggiunte: «e degli uffici consolari o diplomatici italiani dello Stato estero Extra Ue in cui si trovi il richiedente»;
00a) All'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero agli uffici consolari a diplomatici italiani dello Stato estero extra UE in cui si trovi il richiedente».