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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.06. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti. «degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f)»;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il matrimonio contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all'acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
  2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l'unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
   b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
   c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
   d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
   e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi,
   f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi consolidata;
   g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.

  3. L'accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   c) all'articolo 9, comma 1, lettera f), dopo la parola: «Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «da comprovare esclusivamente mediante l'iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano»,
   d) all'articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: «di un'adeguata conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza certificata»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell'autorità in fase istruttoria sull'opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell'istanza e l'anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all'articolo 10,».