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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.05. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Dopo l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 76-bis.
(Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione)

  1. Le condizioni per l'ammissione al patrocinio stabilite dall'articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Lo straniero che intenda promuovere un'istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall'articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall'ambasciata dello Stato straniero d'origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti d'identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato in assenza di documenti d'identità, che attesti:
   a) le generalità dell'interessato e la sua nazionalità;
   b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento a cui si riferisce;
   c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall'articolo 76 per l'ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l'espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.