Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Soppressione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e devoluzione delle funzioni al Tribunale di sorveglianza)
1. L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.
2. Le competenze attribuite al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono attribuite al Tribunale di sorveglianza.