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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.050. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.050.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

  1. L'articolo 1, comma 1 lettera d) della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego anche con funzioni di monitoraggio e tracciamento dei migranti irregolari soggiornanti nel territorio nazionale. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 600 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, 1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».