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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.05. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.05.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

  1. Dopo l'articolo 337-bis del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
  «Art. 337-ter. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
   2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
   3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.».