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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.043. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.043.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

  1. Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:
  7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2020.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14, comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».