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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.032. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.032.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Potenziamento del fondo di premialità)

  1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e incrementata di 50 milioni di euro.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».