Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)
1. All'articolo 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: «personale» sono aggiunte le parole: «compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 300 mila per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».