Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Pagamento del lavoro straordinario prestato dal personale militare)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata I ulteriore spesa di euro 9.921.514,5 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.921.514,5 per l'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ad esclusione di quella in materia di salute, sicurezza e istruzione, tali da assicurare minori spese per euro 9.921.514,5 per l'anno 2020.
3. Conseguentemente all'inizio dell'articolo 14,1 comma è inserito il seguente periodo: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 13-bis».