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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.014. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
13.014.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

  1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.