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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.05. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Oscuramento siti)

  1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione dei siti internet interessati. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
  2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità.