Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio.