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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.02. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».

  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità è rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico.».

  3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1.».

  5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale.».

  6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

  7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei quel caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.