Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche al Codice penale in materia di circostanza aggravante di taluni reati)
1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
«c. p. 590-septies. Circostanza aggravante.
Se i fatti di cui agli articoli 581, 582, 588, 589 e 590 sono commessi da detenuti all'interno di struttura penitenziaria la pena è aumentata da un terzo alla metà».