Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è pari a un minimo edittale di euro 50.000 e a un massimo edittale pari a euro 250.000 ed erogata in proporzione al patrimonio della persona fisica o giuridica proprietaria dell'imbarcazione.