Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.».