Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 702-bis del codice di procedura civile, in materia di procedimento sommario di cognizione)
1. All'articolo 702-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando con sentenza irrevocabile di condanna sia stata accertata la commissione di taluno dei reati di cui agli articoli 419, 419-bis e 635 del codice penale, è sempre proponibile il ricorso al tribunale competente con procedimento sommario di cognizione per i danni causati dai fatti costituenti reato. Nei suddetti casi la polizia giudiziaria, su disposizione dell'ufficio del pubblico ministero, notifica alla persona offesa proprietaria di un bene danneggiato a seguito della commissione dei citati reati la sentenza irrevocabile di condanna che ha accertato tale danno».