Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 337 del codice penale)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 337 codice penale è aggiunto il seguente: «Chiunque, invitato da uno dei soggetti di cui al primo comma a sottoporsi ad un controllo stradale o navale, ad una verifica sul possesso di titoli di viaggio od altro tipo di accertamento, si dia alla fuga per sottrarvisi, è punito con la reclusione fino a sei mesi».