Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica dell'articolo 53 del codice penale, in materia di uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica)
1. L'articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 53. – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) – Ferme restando le disposizioni degli articoli 51 e 52, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione di cui al primo comma si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
Quando sono adottati protocolli operativi e il pubblico ufficiale rispetta le raccomandazioni ivi previste, le condotte di cui ai commi primo e secondo sono legittime se le raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica».