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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e tutela legale degli appartenenti alle Forza di polizia, nonché di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria)

  1. Nel titolo II del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335 è aggiunto il seguente:
  «Art. 335-bis. – (Fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o da militari)1. Qualora il pubblico ministero riceva notizia di fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica commessi in servizio da agenti o ufficiali di pubblica sicurezza, agenti o ufficiali di polizia giudiziaria o militari in servizio di pubblica sicurezza, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la Corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.
   2. Il procuratore generale informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1 affinché ne diano immediata notizia ai medesimi soggetti e all'Avvocatura dello Stato e forma un fascicolo concernente fatti relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica compiuti in servizio dagli appartenenti alle Forze di polizia.
   3. L'Avvocatura dello Stato procede immediatamente agli accertamenti relativi alla legittimità dell'azione degli operatori e, in particolare, al rispetto dei protocolli operativi concernenti l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, se esistenti, avvalendosi, ove necessario, dell'opera di consulenti tecnici e informando senza ritardo il procuratore generale dell'esito dell'attività.
   4. Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che ricorre una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, provvede all'immediata chiusura del procedimento.
   5. Il procuratore generale, quando non provvede alla chiusura del procedimento, esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».

  2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «In questo secondo caso le spese di difesa, comprese quelle relative alle eventuali consulenze tecniche, sono direttamente a carico del Ministero competente, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo».
  3. Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dal presente articolo, e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto appartenente al personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio o convenuti in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per i medesimi fatti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, è anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma che, anche se erogata in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per le spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
  5. Nei casi di cui al comma 4, qualora l'amministrazione di appartenenza abbia anticipato le spese del giudizio civile sia stata esclusa la responsabilità dolosa del dipendente e la parte ricorrente sia stata condannata alle spese, la stessa amministrazione esercita l'azione di rivalsa direttamente nei confronti della parte soccombente.
  6. Gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che accedono a prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, la cui condizione e stata codificata come «codice bianco», a seguito di infortunio occorso in servizio, sono esentati dalla quota di compartecipazione al costo delle medesime prestazioni, che è posta a carico dello Stato. L'esenzione di cui a presente comma si applica anche nel caso di successivi esami diagnostici correlati all'infortunio.