Al comma 1, dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
7-quater. La sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui sopra e nelle circostanze di cui sopra comporta automaticamente la revoca o il diniego della protezione richiesta. La condanna di primo grado comporta la sospensione della richiesta con conseguente permanenza nel centro sino alla pronuncia definitiva. In alternativa il richiedente protezione potrà richiedere immediatamente il rimpatrio.