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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.0301. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
5.0301.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Accordi bilaterali di riammissione e fondi per la cooperazione allo sviluppo)

  Dal primo marzo 2021 è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fondo di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati o progetti ubicati in Stati con i quali non risultino entrati in vigore accordi bilaterali o multilaterali di riammissione.