Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Accordi bilaterali di riammissione e fondi per la cooperazione allo sviluppo)
Dal primo marzo 2021 è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fondo di cooperazione allo sviluppo in favore di Stati o progetti ubicati in Stati con i quali non risultino entrati in vigore accordi bilaterali o multilaterali di riammissione.