Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. I cittadini italiani, nati in Italia, che, a seguito di espatrio, hanno perso la cittadinanza italiana in conseguenza di disposizioni legislative previgenti, la riacquistano facendone espressa richiesta all'ufficio consolare italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera, purché ciò non sia in contrasto con accordi internazionali in vigore».