Al comma 1, lettera e) dopo le parole: protezione internazionale aggiungere le seguenti: ad esclusione di coloro per i quali sia stati disposto anche precedentemente il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.