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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale e istituzione di un contributo speciale a carico degli immigrati irregolari richiedenti asilo o protezione internazionale)

  1. All'atto di ingresso nel territorio dello Stato, l'immigrato irregolare o richiedente asilo è tenuto a dichiarare alle autorità italiane di frontiera l'esatto ammontare di denaro o di carte valori di qualunque natura e specie a sua disposizione, anche tramite l'accesso per via informatica ai propri depositi bancari, e l'elenco degli oggetti di valore in suo possesso.
  2. Le autorità nazionali competenti provvedono a verificare l'autenticità delle dichiarazioni di cui al comma 5.
  3. La comprovata falsità di una delle dichiarazioni rese dallo straniero irregolare comporta l'immediato respingimento della domanda di accesso a qualsiasi forma di tutela internazionale.
  4. Allo straniero irregolare è imposto il deposito cauzionale presso le autorità di frontiera del denaro o delle carte valori che eccedono il limite di 1.000 euro. A tale scopo sono sequestrati anche le carte di credito e tutti i supporti informatici e magnetici utili alla movimentazione del denaro tramite il banking on line o la rete degli sportelli bancari e dei punti di vendita o di altri strumenti atti al trasferimento di denaro.
  5. Al deposito cauzionale si attinge per finanziare in tutto o in parte i sussidi e i benefìci garantiti all'immigrato nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di protezione internazionale o di altra protezione e il suo accoglimento o respingimento.
  6. I richiedenti protezione internazionale che svolgono attività regolarmente retribuita sono tenuti al versamento di un contributo speciale pari al 20 per cento della remunerazione, versato direttamente dal proprio datore di lavoro.
  7. Le somme depositate ai sensi dei precedenti commi confluiscono in eguale misura nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni.
  8. All'atto dell'accoglimento della domanda di asilo o di altra forma di protezione la parte eventualmente residua del deposito effettuato ai sensi della presente legge è restituita allo straniero.
  9. In caso di espulsione o respingimento, la somma residua del deposito è definitivamente avocata dallo Stato, che se ne vale anche per finanziare il rimpatrio dell'immigrato irregolare.