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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.119. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
3.119.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'articolo 5-bis è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti – richiedenti protezione internazionale). – 1. La residenza anagrafica del richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata presso la sede della prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Il prefetto individua a tal fine apposite sedi presso le quali collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
   2. Il rilascio della carta d'identità ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica presso la sede della prefettura – UTG competente per territorio, è di esclusiva competenza della medesima prefettura. In particolare, il prefetto verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, sulla base delle norme vigenti. La carta d'identità ha una validità limitata al territorio nazionale e la sua durata è vincolata al permesso di soggiorno.
   3. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, è fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza alla competente sede della prefettura entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
   4. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica.
   5. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4 da parte del responsabile della convivenza anagrafica, comporta l'erogazione nei suoi confronti di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 250 euro. A tal fine, il verbale di contestazione sarà notificato al legale rappresentante della struttura che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale. La sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e la metà dell'importo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura.
   Art. 5-ter. – (Istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale)1. È istituito il registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.
   2. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. I suoi dati sono inseriti nel registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.
   3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro nazionale di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) del Sistema di accesso di interscambio anagrafico (SAIA) nel rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».