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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.07. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
3.07.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».