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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.06. in Assemblea riferita al C. 2727-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento.”.
   b) al comma 4, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso.”;
   c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento.”.
   d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato”.».