Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1o settembre 2011 n. 150, è aggiunto il seguente comma:
5-bis: 1 In caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione e lo straniero può essere espulso immediatamente, anche in pendenza del ricorso in opposizione.