Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/11/2020
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apri
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2.153.
Al comma 1, lettera e), numero 3) dopo il capoverso 3.2., aggiungere il seguente capoverso: «3.2-bis. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente non può presentare una nuova domanda».